Statuto F F T I

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Statuto F F T I

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STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FEDERAZIONE FIELD TARGET ITALIA (F.F.T.I)
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – COSTITUZIONE

1. La Associazione Sportiva Dilettantistica Federazione Field Target Italia (di seguito denominata FFTI), è un’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro ed è costituita da tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche (di seguito denominate ASD) costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/02, che in Italia coordina, organizza e promuove l’attività didattica, agonistica ed amatoriale del Field Target, che nell’ambito delle regole della correttezza sportiva sia agonistica che dilettante, ne propagano l’idea e ne realizzano gli scopi.
2. La FFTI è retta da norme statutarie e regolamentari, basate sul principio di democrazia interna,in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
3. Promuove, disciplina e controlla l’attività del gioco del Field Target e tutti gli aspetti ad esso connessi, secondo gli indirizzi e i criteri agonistici determinati dalla BFTA (British Field Target Association).
4. La F.F.T.I è la rappresentante esclusiva dell’attività del Field Target italiana in campo nazionale.

Art. 2 – DURATA, SEDE e SOCI
1. La FFTI ha durata illimitata ed ha sede legale presso la residenza anagrafica del suo presidente pro - tempore.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. Chiunque, intende aderire alla federazione come socio, a pena di rifiuto d’iscrizione, deve farne richiesta mediante compilazione scritta del modulo prestampato, debitamente firmato, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli organi federali.
4. Gli organi federativi all’unanimità possono rifiutare l’iscrizione. L’aspirante può ricorrere e impugnare il rifiuto suddetto adendo le normali vie legali.

Art. 3 – FINI ISTITUZIONALI
La FFTI ha i seguenti fini istitutivi:
1. organizza l’attività sportiva del Field Target sul territorio nazionale in conformità alle normative e ai regolamenti nazionali ed internazionali nel rispetto della normativa vigente;
2. partecipa all’attività agonistica e propagandistica internazionale;
3. promuove la massima diffusione del Field Target, anche al fine di garantire l’integrazione sociale sia degli individui che delle comunità residenti sul territorio;
4. detta i principi fondamentali per il Field Target e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle competizioni;
5. previene e reprime l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, nelle attività sportive;
6. sviluppa e promuove il Field Target mediante scuole di avviamento per i giovanissimi, e l’inserimento dell’attività nel mondo della scuola;
7. prevede l’attuazione di corsi di insegnamento ed aggiornamento per giocatori/istruttori;
8. propaganda il Field Target anche mediante i mass media;
Inoltre la FFTI, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti potrà:
a) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive e culturali;
b) Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci;
c) Organizzare attività ricreative, culturali, turistiche a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
d) Esercitare in via meramente marginale e senza scopri di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 4 – PRINCIPIO DI AUTONOMIA SPORTIVA
La FFTI svolge le proprie funzioni ed i propri compiti, con autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica ed economica, intrattenendo rapporti con le organizzazioni internazionali, le Regioni, gli Enti locali e tutti gli enti sportivi e di promozione sportiva.

Art. 5 – GLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI
Gli organi e le strutture della FFTI si distinguono in:
A) ORGANI CENTRALI:
1. Assemblea Nazionale;
2. Presidente della Federazione;
3. Consiglio Federale;
4. Collegio dei Revisori dei conti.
B) ORGANI PERIFERICI:
1. Comitato Regionale
C) ORGANI DI GIUSTIZIA:
1. Giudice sportivo;
2. Procuratore Federale;
3. Commissione Disciplinare;
4. Commissione d’Appello Federale.

TITOLO II ORGANI CENTRALI
Art. 6 – ASSEMBLEA NAZIONALE E SUE COMPETENZE

1. L’Assemblea Nazionale è il supremo organo della FFTI, ad essa spettano i poteri deliberativi ed è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente della federazione.
2. L’Assemblea Nazionale è composta:
a) dai Presidenti delle ASD affiliate, aventi diritto a voto, o da loro delegati, purché regolarmente tesserati alla FFTI e appartenenti alla medesima ASD;
b) da tutti i tesserati della FFTI, (per l’elezione dei rappresentanti degli atleti nel consiglio Federale);
3. La partecipazione, con diritto di voto, è riconosciuta alle ASD affiliate e ai soci tesserati che abbiano maturato, al giorno precedente, rispetto lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale, un’anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi ed abbiano partecipato all’attività sportiva federale.
4. E’ preclusa la partecipazione o la presenza nell’Assemblea Nazionale a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi di Giustizia e, al momento, in corso di esecuzione. E’ altresì, preclusa la partecipazione a quanti non siano in regola con le quote associative.
5. I Presidenti delle ASD od i loro delegati, oltre al proprio, non possono rappresentare più di un’altra ASD, con delega rilasciata nell’ambito della stessa regione.
6. Ciascuna ASD che si trovi nelle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo ha diritto ad un voto. In aggiunta a questo voto vengono attribuiti ulteriori voti, non delegabili, calcolati come segue:
a) ASD con tesserati da 11 a 15 nr. 1 voto
b) ASD con tesserati da 16 a 20 nr. 2 voti
c) ASD con tesserati da 21 a 25 nr. 3 voti
d) ASD con tesserati da 26 a 30 nr. 4 voti
e) ASD con tesserati oltre 31 nr. 5 voti
7. L’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva – per il rinnovo delle cariche elettive - deve tenersi, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
8. L’Assemblea Nazionale Ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo corredato dalla relazione di gestione, e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
b) al termine del quadriennio elegge, con votazione separata e successiva:
- il Presidente della Federazione;
- i componenti del Consiglio Federale su proposta del Presidente;
- i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera sugli altri argomenti all’ordine del giorno.
9. L’Assemblea Nazionale non Elettiva, per l’approvazione del bilancio consuntivo, corredato della relazione di gestione e della relazione dell’organo di controllo, si tiene ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, che deve avvenire entro il 30 settembre.

Art. 7 – ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA E SUE COMPETENZE
1. L’Assemblea Nazionale in seduta straordinaria viene convocata su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.
2. Può anche essere convocata su specifica richiesta, scritta e motivata, di almeno la metà più uno delle ASD affiliate con i requisiti di cui all’art.6 c.3.
3. Essa delibera:
a) Sulle modificazioni statutarie
b) Sugli argomenti indicati dal Consiglio Federale o dagli aventi diritto al voto richiedenti la convocazione
c) Sulla proposta di scioglimento della FFTI
d) In materia di rinnovo delle cariche elettive federali.
4. L’Assemblea Nazionale in seduta straordinaria è convocata dall’organo di volta in volta competente espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie ivi indicate.

Art. 8 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI
1. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, posta elettronica o altro mezzo di rilevanza pubblica purché consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione almeno 20 giorni prima della data stabilita.
2. L’Assemblea Nazionale Straordinaria, convocata secondo i dettami dell’art.7 comma 1 e 2 del presente statuto, dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall’evento causa.
3. Il Consiglio Federale, all’atto dell’indizione dell’Assemblea Nazionale, nominerà la Commissione di Verifica dei Poteri.
4. Nell’assemblea Nazionale Elettiva i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione di Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 9 - VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI
Le Assemblee Nazionali sono valide:
a) in prima convocazione: con la presenza personale o per delega di almeno 3/5 degli aventi diritto a voto;
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 10 - MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
1. L’Assemblea Nazionale, sia Ordinaria, sia Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo che per le ipotesi di modifica allo statuto o di proposta di scioglimento della FFTI.
2. Le votazioni si svolgono:
a) per alzata di mano e controprova;
b) per scrutinio segreto;
3. Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell’Assemblea.
4. Tutte le votazioni, per le elezioni alle cariche federali, avvengono a scrutinio segreto.

Art. 11 - IL PRESIDENTE E SUE COMPETENZE
1. Il Presidente della FFTI è eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente della FFTI ha la rappresentanza legale della Federazione e ne firma gli atti.
3. Convoca l’Assemblea Nazionale, ed il Consiglio Federale a cui presiede
4. Esclusa l’approvazione del bilancio, può adottare deliberazioni ed atti indifferibili, in via di estrema urgenza, con l’obbligo di sottoporre le decisioni assunte alla ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione. Il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l’intervento.
5. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno due anni dalla data del provvedimento definitivo.
6. In caso di impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 12 - IL CONSIGLIO FEDERALE E SUE COMPETENZE
1. Il Consiglio Federale è eletto, su proposta del Presidente Federale dall’Assemblea Nazionale, dura in carica quattro anni, salvo i casi previsti di decadenza anticipata.
2. Il Consiglio Federale è l’Organo di gestione, amministrazione, e controllo dell’attività della FFTI, esercita il controllo sugli Organi della Federazione e sugli affiliati ed in particolare:
a) formula le proposte di revisione o modifica dello Statuto Federale sottoponendole all’Assemblea Nazionale Straordinaria, per l’approvazione;
b) indice l’Assemblea Nazionale;
c) realizza i fini istitutivi;
d) esercita poteri di controllo sull’osservanza dello Statuto e delle norme federali;
e) dirige ed amministra l’attività federale;
f) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
g) predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall’Assemblea Nazionale e ne cura l’attuazione per perseguire i fini istituzionali;
h) predispone il bilancio consuntivo unitamente alla relazione di gestione, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
i) nomina, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli Organi di Giustizia;
j) predispone e delibera i Regolamenti Federali, per l’esame di conformità il Regolamento di Giustizia e quello di Lotta al Doping;
k) nomina le commissioni;
l) nomina i Responsabili dei Comitati Regionali;
m) determina le dotazioni finanziarie dei Responsabili dei Comitati regionali per assolvere ai loro compiti e funzioni;
n) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento;
o) delibera sulle azioni in giudizio e sulla resistenza in giudizio della FFTI;
p) delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle ASD;
q) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
r) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
s) delibera l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale salvo i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto a voto;
t) concede l’amnistia e l’indulto prefissando i limiti del provvedimento;
u) elegge fra i propri componenti, alla sua prima riunione, i 2 Vice Presidenti della Federazione;
v) Il Consiglio Federale delibera infine, su quant’altro non previsto, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.
3. Si riunisce 4 volte all’anno. Anche in via telematica o virtuale
4. Il Consiglio Federale non può esercitare alcun controllo sugli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali operano in completa autonomia.
5. Il Consiglio Federale è composto:
a) Dal Presidente della Federazione
b) Da 6 Consiglieri eletti su proposta del Presidente
c) Da 2 Consiglieri eletti in rappresentanza degli atleti.
6. Il Segretario della Federazione, o il suo delegato, funge da Segretario del Consiglio Federale.

Art. 13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
1. Il Consiglio Federale viene convocato dal Presidente della Federazione.
2. Il Consiglio federale si riunisce:
a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.
3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro i quali il Consiglio Federale riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività Federali.
4. Il Consiglio Federale è validamente costituito, quando siano presenti il Presidente Federale o chi ne fa le veci ed almeno 4 consiglieri.
5. Per la la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.14 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE
1. Sono cause di decadenza del Consiglio Federale le seguenti fattispecie :
a) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Consiglio Federale con ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente, che provvederà alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria, da celebrarsi entro 90 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione;
b) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l’ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente, o in caso di impossibilità, al Vice Presidente sino alla celebrazione dell’Assemblea straordinaria, nei termini di cui sopra;
c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetterà l’ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria, nei termini di cui sopra;
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.
3. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

Art. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E SUE COMPETENZE
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica quattro anni e non decade, in caso di decadenza del Consiglio Federale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:
a) un Presidente, eletto dall’Assemblea Nazionale
b) 2 membri effettivi e 2 membri supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale;
3. In relazione al numero dei voti conseguiti dai componenti, i primi 2 maggiormente suffragati, assumono carica di effettivi, il terzo ed il quarto quella di supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d’età.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal suo Presidente.
5. I revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all’Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti. Possono essere anche soggetti non tesserati alla Federazione.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
a) Controllare la gestione amministrativa;
b) Accertare la regolare tenuta della contabilità ed effettuare il controllo contabile ai sensi del Codice Civile di tutti gli organi della Federazioni;
c) Verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
d) Redigere la Relazione al Bilancio di Previsione da presentare al Consiglio Federale;
e) Redigere la relazione al Bilancio di esercizio che è resa disponibile a richiesta degli affiliati;
f) Vigilare sull’osservanza delle norme di legge e statutarie.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli interventi.
8. Le ipotesi di sostituzione e decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinate dalledisposizioni del codice civile.

Art. 16 - INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI
1. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri di organi elettivi in numero tale da non dar luogo a decadenza dell’intero organo si procede all’integrazione degli stessi con i primi dei non eletti delle precedenti elezioni purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto.
2. Qualora sia compromessa la funzionalità dell’organo, si deve provvedere ad indire, entro 90 giorni dall’evento una assemblea straordinaria, per le necessarie integrazioni.

TITOLO II ORGANI PERIFERICI
Art. 17 - COMITATO REGIONALE

1. Il Consiglio Federale istituisce in ciascuna Regione in cui vi siano almeno 5 ASD, con diritto a voto, il Comitato Regionale.
2. Esso è competente ad organizzare l'attività del Field Target nella Regione.
3. Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio regionale composto da un Presidente e da 2 Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.
4. Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente e comunque non meno di 3 volte l'anno.
5. Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.
6. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 18 - DELEGATO REGIONALE
1. Nelle Regioni in cui, per carenza del numero minimo di affiliati, non sia possibile l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale potrà nominare, per la durata di un anno, rinnovabile, un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale del Field Target.
2. Tale delegato decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

Art. 19 - COMITATI PROVINCIALI
1. In ogni provincia in cui vi siano ameno 3 società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale competente, può disporre, con propria deliberazione la costituzione di un Comitato Provinciale.
2. Il Comitato provinciale Ë retto dal Consiglio provinciale composto da un Presidente e da 3 membri.
3. Il Comitato Provinciale ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente disposto dal Comitato stesso.
4. Il Comitato Provinciale dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio olimpico.

Art. 20 - DELEGATO PROVINCIALE
1. Nelle province dove ancora non sia costituito il Comitato Provinciale il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale, nomina un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali.
2. L'incarico è annuale e può essere riconfermato.
3. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

TITOLO III ORGANI DI GIUSTIZIA
Art. 21 - PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

Sono istituiti organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale che hanno il compito specifico di garantire il rispetto, da parte di tutti i tesserati alla FFTI e da parte di tutti i soggetti affiliati, delle norme statutarie, regolamentari e dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, nonché l'osservanza delle fondamentali regole della lealtà sportiva e della incorruttibilità e la sanzione di ogni forma di illecito sportivo, alla violenza sia fisica che verbale, alla corruzione, compreso l'uso di sostanze e metodi considerate dopanti.

Art. 22 - GARANZIE E INCOMPATIBILITÀ
1. I giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali.
2. Il loro mandato è quadriennale (in coincidenza del quadriennio olimpico) ed è rinnovabile per non più di due volte.
3. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.
4. Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.
5. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tale fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo (90 giorni), pur nel rispetto del diritto alla difesa.
6. Contro le decisioni dei giudizi di primo grado deve essere sempre garantita l’impugnabilità dinnanzi a diverso Organo di Giustizia.
7. Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza.
8. Ai tesserati e ai Soggetti affiliati è garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari (salvo per la squalifica ad una giornata come meglio precisato nel Regolamento di Giustizia) e la possibilità di ricusazione del giudice, nonché la possibilità di revisione del giudizio.
9. Le norme di funzionamento degli Organi Disciplinari e le sanzioni che possono essere
promulgate sono contenute nel Regolamento di Giustizia.
10. Le decisioni emesse dagli organi di 1° grado sono immediatamente esecutive, fatta salva la facoltà del giudice d’appello di sospenderne in tutto o in parte, per gravi motivi o su istanza di parte, l’efficacia esecutiva o l'esecutorietà.
11. La riabilitazione, la concessione della quale è rimessa alla Commissione d’Appello, è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
12. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.

Art. 23 - IL GIUDICE SPORTIVO
1. Ha competenza a deliberare, unicamente, sulla base dei documenti ufficiali di gara (referto ufficiale dell'arbitro); omologa gli incontri ed esamina i reclami riferentisi allo svolgimento di qualsiasi partita ed adotta le decisioni del caso.
2. E' nominato dal Consiglio Federale nella prima seduta successiva alla sua elezione, unitamente ad uno o più supplenti, e resta in carica per il quadriennio olimpico.

Art. 24 - IL PROCURATORE FEDERALE
1. Esplica le inchieste derivanti dal sorgere di fatti che possono configurare l'illecito sportivo, od altri avvenimenti nei quali si ravvisino o denuncino violazioni alle normative federali non di specifica competenza del Giudice Sportivo.
2. Svolge altresì le funzioni requirenti davanti agli organi di Giustizia.
3. Il procuratore federale a conclusione delle indagini preliminari avviate su denuncia degli interessati, tramite la segreteria federale, o d’ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari:
a) formula il capo di imputazione con il seguente esercizio dell’azione disciplinare
b) provvede all’archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per la inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l’accusa in giudizio.
4. L'ufficio del Procuratore Federale è composto dal Procuratore Federale, da uno o più sostituti ed uno o più collaboratori, nominati dal Consiglio Federale nel corso della prima seduta successiva alla sua elezione e resta in carica per il quadriennio olimpico.

Art. 25 - LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
1. Esamina in seconda istanza i ricorsi avversi alle violazioni adottate dal Giudice Sportivo.
2. Giudica in prima istanza su quanto inquisito dal Procuratore Federale in ogni caso ove si appalesino violazioni alle normative non di competenza del Giudice Sportivo.
3. E' nominata dal Consiglio Federale nella prima seduta successiva alla sua elezione ed è formata da un Presidente e 2 membri, di cui 2 supplenti, e resta in carica per il quadriennio olimpico, indipendentemente dalla durata del Consiglio Federale.
4. E' regolarmente costituito con la presenza di 3 membri e delibera a maggioranza.

Art. 26 - LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE
1. Esamina i ricorsi avversi alle decisioni della Commissione Disciplinare.
2. E' nominata dal Consiglio Federale nella prima seduta successiva alla sua elezione ed è formata da un Presidente e 2 membri, dei quali 2 supplenti e resta in carica per il quadriennio olimpico.
3. E' regolarmente costituito con la presenza di 3 membri e delibera a maggioranza.

TITOLO IV PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 27 - PATRIMONIO

Il patrimonio della FFTI è costituito da:
a) immobilizzazioni, distinte in immateriali e finanziarie.
b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
c) patrimonio netto;
d) debiti e fondi.

Art. 28 - ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L'esercizio finanziario ha la durata dell'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione.
3. La gestione della FFTI spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità.
4. Il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio di esercizio saranno deliberati ed approvati con le modalità stabilite negli artt. 6 e 12 del presente Statuto.

TITOLO V NORME GENERALI
Art. 29 - ORDINAMENTO DEL GIOCO, DEI CAMPIONATI E DELLE SQUADRE NAZIONALI

1. La federazione detta le regole del gioco del Field Target in aderenza alle norme della BFTA
2. Disciplina l’affiliazione delle ASD; definisce l’ordinamento dei campionati, i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; assegna il titolo di campione d’Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all’espletamento di tutta l’attività.
3. Fissa il programma di incontri internazionali, sia per i vari tipi di competizioni, sia per le gare a carattere amichevole.

Art. 30 - SETTORE TECNICO
1. La FFTI svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione ed il miglioramento della tecnica e della tattica del gioco del Field Target. A tal fine si avvale di un apposito Dipartimento Sport che definisce principi e criteri tecnici per lo sviluppo dell’attività agonistica.
2. Al Dipartimento Sport è preposto uno o più Responsabili, nominato dal Presidente Federale.

Art. 31 - DIPARTIMENTO SPORT
1. Il Responsabile del Dipartimento Sport cura lo sviluppo dell’attività agonistica, l’organizzazione del circuito tornei e delle competizioni nazionali, autorizza lo svolgimento delle manifestazioni sportive.
2. Il responsabile propone al Consiglio Federale uno o più Commissari Tecnici responsabili delle selezioni nazionali, anche distinti per categorie, gli stessi saranno nominati con formale delibera del Consiglio Federale.

Art. 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FFTI hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i soggetti, società e persone fisiche, inquadrati nella FFTI.
2. Gli affiliati e i tesserati si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della FFTI
3. Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga a quanto disposto nel comma precedente.
4. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.
5. Il Consiglio Federale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
6. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa.
7. L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dai ruoli federali.

Art. 33 - MODIFICHE ALLO STATUTO
1. Le proposte di modifica allo statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da Associazioni affiliate e delegati degli atleti i quali rappresentino almeno la metà più uno dei voti calcolati al termine del precedente anno sportivo.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo statuto che ritenga opportuno di proporre.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia di propria iniziativa che su richiesta degli aventi titolo, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.
5. L'Assemblea Nazionale straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di almeno i 3/5 degli aventi diritto a voto ai fini assembleari; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.
6. Le proposte di modifica allo statuto vengono deliberate con la maggioranza favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti.
7. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti Organi.

Art. 34 - NORMA FINALE
Per quanto tutto qui non espressamente previsto varranno le leggi vigenti.
Bloccato