Mentre per le FULL che sono armi sportive e come tali soggette all’Articolo 22 della legge 110/1975:
Art. 22. Locazione e comodato di armi.
Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. é punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
Per le DEPO è possibile trarre energie utili alla gestione dell’impianto grazie alla cessione/comodato grazie all’art. 7 del DM. N.362 del 9 agosto 2001.
Art. 7 C e s s i o n e
comma 4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui
all'articolo 1, purche' avvengano con scrittura privata tra soggetti
maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura privata nel comodato a
termine di durata non superiore a quarantotto ore.
Molti sono coloro che saltuariamente vogliono fare due tiri senza avere in casa un’arma, un porto d’armi ed altri impegni che portino al di là del mero “sfizio” occasionale.
Da noi, in vista dell’allestimento del nuovo campo, stiamo organizzandoci anche dal punto di vista fiscale del “servizio ai soci”.
Ogni contributo/ suggerimento è fortemente gradito.
