Bhe, l'articolo 7 del D.M. 362/2001, che riporto, al punto 4 parla della cessione fra privati e non fa menzione della dichiarazione dell'armeria per una più facile compressione...le armi al punto 1 si intendono quelle di libera vendita...:
Articolo 7.
Cessione
1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all’articolo 1 è consentita a coloro che
sono titolari dell’autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall’articolo 31 del
regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all’annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di
cui all’articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall’articolo 54 del
regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell’operazione, persona o ditta con la
quale l’operazione è compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute
e modalità con le quali l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
3. Le armi di cui all’articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido
documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all’articolo 1, purché avvengano
con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel
comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell’articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. È fatto divieto dell’affidamento a minori delle armi di cui all’articolo 1.
Per quanto riguarda l'individuazione della "libera vendita" da parte delle FF.OO. viene trattatto all'articolo 4 dello stesso d.M.:
Articolo 4.
Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all’articolo 1 è apposto dal produttore o dall’importatore, dopo la verifica di
conformità, uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di
prova, che ne certifica l’energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato
punzone è apposto il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della
pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all’articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per
ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l’apposizione dello specifico punzone da parte
del Banco nazionale di prova.
Comunque qui:
http://www.earmi.it/diritto/leggi/aria.htm troverai il sopracitato D.M. 362/2001 con il commento, alquanto sarcastico, del giudice Mori.